Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9234 del 18 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131 bis c.p., devono coesistere entrambi i requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità della condotta. La non abitualità è ostativa qualora sussistano almeno due reati della stessa indole, mentre la particolare tenuità dell'offesa può essere esclusa dalle condizioni di cattività degli animali che produscono un ambiente malsano come la presenza di guano non rimosso da tempo e un odore nauseabondo.

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