(massima n. 1)
L'assimilazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. a quella prevista dall'art. 425 cod. proc. pen., operata anche attraverso il richiamo contenuto nell'art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., consente al giudice dell'udienza predibattimentale di applicare la causa di non punibilitą prevista dall'art. 131-bis cod. pen. a prescindere dalla non opposizione dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'impiego della locuzione "predibattimentale" per indicare la sentenza di proscioglimento resa a norma dell'art. 469 cod. proc. pen. non deve indurre in errore, dovendosi escludere che tale pronunzia sia sovrapponibile a quella emessa ex art. 554-bis cod. proc. pen., posto che, nel primo caso, il giudice, per poter emettere la sentenza di non punibilitą ex art. 131-bis cod. pen. deve necessariamente sentire le parti e raccogliere la loro non opposizione).