(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilitā per la particolare tenuitā del fatto, il giudice deve rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" ("modalitā della condotta" e "esiguitā del danno o del pericolo"), sussista l'"indice-criterio" della particolare tenuitā dell'offesa e, con questo, coesista quello della "non abitualitā" del comportamento (nella specie, č stata esclusa l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia in ragione dell'esorbitante numero di autovetture stoccate, di molto superiore rispetto a quelle autorizzate, sia in presenza di precedenti violazioni in materia di inquinamento ambientale).