Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12513 del 13 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilitā per la particolare tenuitā del fatto, il giudice deve rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" ("modalitā della condotta" e "esiguitā del danno o del pericolo"), sussista l'"indice-criterio" della particolare tenuitā dell'offesa e, con questo, coesista quello della "non abitualitā" del comportamento (nella specie, č stata esclusa l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia in ragione dell'esorbitante numero di autovetture stoccate, di molto superiore rispetto a quelle autorizzate, sia in presenza di precedenti violazioni in materia di inquinamento ambientale).

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