(massima n. 1)
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuitą del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., deve essere iscritto nel casellario giudiziale e risulta visibile esclusivamente nel circuito giudiziario, senza effetti nei certificati rilasciati a richiesta del privato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione.