(massima n. 1)
Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralitą di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche nel caso in cui si tratti di sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.