(massima n. 1)
La motivazione della decisione di esclusione della causa di non punibilitą ex art. 131-bis cod. pen. deve essere specifica e approfondita, basandosi sugli indici-criteri di particolare tenuitą dell'offesa e non abitualitą del comportamento. Una motivazione che utilizza formule stereotipate e non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicitą del discorso argomentativo, deve considerarsi meramente apparente e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.