Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19613 del 3 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La motivazione della decisione di esclusione della causa di non punibilitą ex art. 131-bis cod. pen. deve essere specifica e approfondita, basandosi sugli indici-criteri di particolare tenuitą dell'offesa e non abitualitą del comportamento. Una motivazione che utilizza formule stereotipate e non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicitą del discorso argomentativo, deve considerarsi meramente apparente e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

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