(massima n. 1)
In tema di reati tributari, l'applicazione della causa di non punibilitā per particolare tenuitā del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., č possibile anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, a patto che il giudice di merito valuti positivamente la condotta successiva al reato, come l'integrale adempimento dell'obbligazione tributaria.