(massima n. 1)
In tema di esclusione della punibilitą per particolare tenuitą del fatto, i precedenti di polizia a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualitą del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive - anche relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilitą della condotta - e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto indicative di abitualitą le precedenti cessioni riferite dall'acquirente nella fase delle indagini nonché un precedente arresto, senza accertare se le prime, mai neppure vagliate in contraddittorio, ed il secondo avessero dato avvio ad altri procedimenti).