Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 21147 del 29 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di assenza del potere rappresentativo del firmatario dell'accordo sindacale nelle procedure di licenziamento collettivo, la ratifica successiva da parte della societą conferisce efficacia ex tunc all'accordo medesimo. La disciplina della ratifica dei negozi giuridici (artt. 1387 e ss. c.c.) si applica anche agli atti unilaterali di gestione, come il licenziamento. 

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