Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 29482 del 7 novembre 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La richiesta formulata in termini di domanda "dichiarativa" di risoluzione del contratto, con l'aggiunta della pretesa di ricevere il doppio della caparra versata, deve essere qualificata come esercizio del diritto di recesso, anche se l'attore non ha formalmente esercitato tale diritto, in quanto la domanda implicitamente accessoria all'esercizio del recesso rappresenta una ulteriore ipotesi di risoluzione ex lege.

(massima n. 2)

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta (o condanna al pagamento del doppio di quella versata) deve essere interpretata come volta ad ottenere la declaratoria della legittimitą dell'intervenuto recesso con ritenzione della somma ricevuta a tale titolo, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, assumendo rilievo dirimente la richiesta relativa alla caparra, perché inerente una pretesa accessoria all'esercizio del diritto potestativo di recesso ed incompatibile con la domanda ex art. 1453 c.c. di risoluzione e risarcimento del danno secondo le regole generali.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.