(massima n. 1)
La caparra confirmatoria, disciplinata dall'art. 1385 cod. civ., non richiede necessariamente la consegna materiale di denaro o di altre cose fungibili al momento della conclusione del contratto preliminare. Può essere validamente costituita attraverso meccanismi alternativi come la compensazione di crediti, purché tali meccanismi producano un effetto equivalente alla consegna materiale, rafforzando il vincolo contrattuale e liquidando anticipatamente il danno in caso di inadempimento.