Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19896 del 17 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di recesso con ritenzione della caparra costituisce una nuova e distinta richiesta rispetto alla domanda di risoluzione con risarcimento danni. Pertanto, la presentazione in appello della domanda di recesso in sostituzione di quella originaria di risoluzione č inammissibile secondo il principio di incompatibilitā strutturale tra le due domande (ex art. 1385 c.c.).

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