(massima n. 1)
La domanda di recesso con ritenzione della caparra costituisce una nuova e distinta richiesta rispetto alla domanda di risoluzione con risarcimento danni. Pertanto, la presentazione in appello della domanda di recesso in sostituzione di quella originaria di risoluzione č inammissibile secondo il principio di incompatibilitā strutturale tra le due domande (ex art. 1385 c.c.).