(massima n. 1)
In caso di amministrazione straordinaria, solo il commissario straordinario è legittimato a esercitare la facoltà di scioglimento dai contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura della procedura. Pertanto, la parte in bonis non può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385 cod. civ., né provocare la cessazione dell'esecuzione del contratto.