Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3583 del 12 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La designazione di una somma di denaro versata al momento della conclusione del contratto come "caparra confirmatoria" deve essere rispettata secondo il criterio ermeneutico del significato letterale delle parole utilizzate dalle parti, salvo che specifiche circostanze mostrino un uso improprio di tale espressione o una non aderenza alla situazione oggettiva. In mancanza di bilateralitā e in presenza di un adempimento totale della obbligazione da parte del promissario acquirente, č giustificabile interpretare la clausola come penale.

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