(massima n. 1)
Quando viene dichiarata la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promissario acquirente, il promittente venditore ha diritto a trattenere la caparra versata, in applicazione dell'art. 1385 c.c., se essa č stata espressamente richiesta e se il promissario acquirente non prova la sussistenza di un precedente inadempimento del promittente venditore di "non scarsa importanza".