Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 66 del 3 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando viene dichiarata la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promissario acquirente, il promittente venditore ha diritto a trattenere la caparra versata, in applicazione dell'art. 1385 c.c., se essa č stata espressamente richiesta e se il promissario acquirente non prova la sussistenza di un precedente inadempimento del promittente venditore di "non scarsa importanza".

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