Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21317 del 30 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La domanda di risoluzione del contratto non costituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente non inadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., con contestuale incameramento della caparra confirmatoria, essendo l'azione di recesso un'ipotesi di risoluzione ex lege.

(massima n. 2)

La Corte Suprema di Cassazione ha ribadito che la qualificazione della domanda spetta al giudice del merito, il quale può considerare l'azione proposta come di risoluzione legale del contratto anziché di recesso ex art. 1385 c.c., sebbene l'attore avesse qualificato le somme versate come caparra confirmatoria. La risoluzione legale, infatti, può includere la pretesa di ritenzione delle somme versate, trattandosi di una previsione di liquidazione convenzionale del danno.

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