(massima n. 2)
La Corte Suprema di Cassazione ha ribadito che la qualificazione della domanda spetta al giudice del merito, il quale può considerare l'azione proposta come di risoluzione legale del contratto anziché di recesso ex art. 1385 c.c., sebbene l'attore avesse qualificato le somme versate come caparra confirmatoria. La risoluzione legale, infatti, può includere la pretesa di ritenzione delle somme versate, trattandosi di una previsione di liquidazione convenzionale del danno.