(massima n. 1)
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (e salvo che si versi in ipotesi di obbligazione negativa), il creditore che agisca per la risoluzione del contratto ed eserciti i conseguenti rimedi del risarcimento del danno o delle restituzioni (al pari del creditore che eserciti il rimedio alternativo dell'azione di adempimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto č gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.