Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18463 del 7 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice deve valutare l'interesse del creditore all'adempimento non solo con esclusivo riferimento al momento della stipulazione del contratto, ma anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita. Ciò in quanto anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, dovendosi intendere che per la valutazione della manifesta eccessività della penale vanno considerate anche le circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.

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