(massima n. 1)
In tema di leasing traslativo, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il giudice deve scrutinare attentamente la clausola penale prevista nel contratto, verificando se essa comporti per il concedente un vantaggio eccessivo rispetto alla regolare esecuzione del contratto. In particolare, va considerato se il concedente conservi sia i canoni gią versati, sia quelli successivi, oltre al bene stesso, poiché tale configurazione risulterebbe evidentemente sproporzionata e iniqua (artt. 1384 e 1526 c.c.).