Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 23720 del 22 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di leasing traslativo, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il giudice deve scrutinare attentamente la clausola penale prevista nel contratto, verificando se essa comporti per il concedente un vantaggio eccessivo rispetto alla regolare esecuzione del contratto. In particolare, va considerato se il concedente conservi sia i canoni gią versati, sia quelli successivi, oltre al bene stesso, poiché tale configurazione risulterebbe evidentemente sproporzionata e iniqua (artt. 1384 e 1526 c.c.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.