(massima n. 1)
La Corte di Cassazione afferma che il giudizio sulla manifesta eccessività della clausola penale e sulla misura della sua riduzione ad equità rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non si dimostri un'erronea applicazione delle norme di diritto pertinenti.