(massima n. 1)
Nel settore dei reati tributari, la condotta susseguente al reato, in particolare il pagamento rateale che copre la quasi totalitą del debito tributario, deve essere valutata in modo prevalente rispetto alla gravitą del fatto, ai fini dell?applicabilitą dell'art. 131-bis cod. pen., come previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 3-ter.