(massima n. 1)
La causa di esclusione della punibilitā per la particolare tenuitā del fatto (art. 131-bis cod. pen.) deve essere dedotta con specificitā e concreti elementi di fatto, non essendo sufficiente una generica invocazione della occasionalitā della condotta e della non gravitā del danno arrecato, soprattutto se smentita dai dati di prova.