(massima n. 1)
In tema di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell'adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo, valutando autonomamente la tenuità del fatto senza che ciò comporti un automatismo applicativo che possa abrogare il meccanismo estintivo previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008.