(massima n. 1)
Il giudizio sulla particolare tenuitą del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiaritą della fattispecie concreta, considerando le modalitą della condotta, il grado di colpevolezza e l'entitą del danno o del pericolo. Le determinazioni adottate dal giudice di merito, ove supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici, sono insindacabili in sede di legittimitą.