Cassazione penale Sez. III sentenza n. 30586 del 7 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio sulla particolare tenuitą del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiaritą della fattispecie concreta, considerando le modalitą della condotta, il grado di colpevolezza e l'entitą del danno o del pericolo. Le determinazioni adottate dal giudice di merito, ove supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici, sono insindacabili in sede di legittimitą.

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