Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32169 del 11 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis c.p. sono costituiti: dalla consistenza dell'intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); dalla destinazione dell'immobile; dall'incidenza sul carico urbanistico; dall'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; dall'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell'intervento; dalla modestia intrinseca dell'intervento edilizio; dalla condotta susseguente al reato (quale, ad es., l'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio, nonché la demolizione - o comunque rimozione - dell'abuso, purché, tuttavia effettuata spontaneamente ed immediatamente dopo la contestazione, e non solo a seguito, ed in ottemperanza, all'ordinanza di demolizione adottata dal Comune), senza che possa ritenersi ostativo alla concessione del beneficio l'eventuale concorso formale di reati.

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