(massima n. 1)
Per tracciare in via interpretativa lo statuto costitutivo dell'abitualità ostativa considerata dall'art. 131-bis, comma 3 cod. pen. tale locuzione deve essere ricostruita in termini di qualità che progressivamente si delinea e consolida nel tempo in conseguenza della realizzazione di plurime condotte omogenee, ma che non si esaurisce nella manifestazione esterna del solo dato obbiettivo di quella ripetizione. Non è corretto dunque ritenere di per sé preclusa la concreta operatività dell'istituto in questione in presenza di qualsivoglia reiterazione di comportamenti che di per sé stessi sarebbero penalmente rilevanti. L'essenza della abitualità ostativa non è data infatti dalla mera reiterazione delle condotte illecite ma va rinvenuta piuttosto nella serialità delle stesse, destinate a qualificare il soggetto che se ne rende protagonista.