(massima n. 1)
Ai fini dell'apprezzamento circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Di tal che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è perciò compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico, previsto dall'art. 186, comma settimo, Cod. Strada, sul rilievo che, accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato.