(massima n. 1)
In materia di reato di abbandono di animali, ove l'imputato ha chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., il giudice è tenuto a dare conto delle ragioni per le quali non ha ravvisato l'esiguità del pericolo determinato dalla condotta. Ciò soprattutto se sia accertato che i cuccioli di animale erano stati lasciati incustoditi nelle vicinanze di una struttura adeguata a soccorrerli che da lì a poco avrebbe aperto.