(massima n. 1)
Deve essere riconosciuta la speciale causa di non punibilitą del fatto di particolare tenuitą nei confronti del cittadino extracomunitario che violi il provvedimento inibitorio al reingresso nel territorio nazionale, disposto a seguito della sua espulsione in quanto irregolare, ove il reingresso sia giustificato per ragioni di salvaguardia dell'unita familiare (nella specie sposare una cittadina italiana da cui aveva avuto una figlia da lui riconosciuta), quindi con un ridotto grado di colpevolezza, sicché il suo soggiorno, per quanto preceduto da un reingresso non autorizzato, si connota per una offensivitą limitata in quanto suscettibile di immediata regolarizzazione.