(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilitā della causa di esclusione della punibilitā per particolare tenuitā del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuitā dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non č necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.