(massima n. 1)
La natura sostanziale della causa di non punibilitā per particolare tenuitā del fatto, determina la sua applicazione anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, riguardo ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi, la questione, č deducibile e rilevabile d'ufficio anche nel caso di ricorso inammissibile.