(massima n. 1)
L'istituto di cui all'art. 131 bis, c.p. č stato interessato dalla riforma che ha da ultimo riguardato il diritto e il processo penale (D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1) su due differenti piani: da un lato, il legislatore ne ha previsto l'applicabilitą generalizzata a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, eliminando ogni riferimento al limite massimo della pena edittale; dall'altro, ha introdotto, tra i parametri utilizzabili dal giudice per valutare l'offensivitą del fatto, anche la condotta susseguente al reato. Cosicchč, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, il nuovo istituto potrą trovare applicazione rispetto a un numero pił ampio di reati. La norma č entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi del D.L. n. 162 del 2022, art. 6, ma sulla sua immediata operativitą soccorre il diritto vivente che ha da tempo precisato la natura sostanziale dell'istituto. Pertanto, trattandosi di norma pił favorevole, essa č applicabile anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella che l'ha riguardata, in virtł del principio generale ricavabile dall'art. 2 c.p., comma 4.