(massima n. 1)
Il nuovo istituto dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, l'art. 2, quarto comma, cod. pen., si applica retroattivamente alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data. Applicazione retroattiva che non vi č ragione di non riconoscere pure per la parte della nuova disposizione che prevede la possibilitā per il giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, in quanto concernente ad un presupposto per l'applicazione di quell'istituto di diritto penale sostanziale.