(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen., come modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto pił ampi parametri legali di applicabilitą della causa estintiva del reato, si applica anche ai fatti reato commessi prima della entrata in vigore del citato decreto.