(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, contenuta nell'art. 131-bis cod. pen., occorre avere riguardo al fatto storico, ovvero alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (giacché la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva.