(massima n. 1)
In tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che le emergenze processuali non hanno dato conto di quali fossero dette iniziative finalizzate alla corresponsione, nel termine, di quanto dovuto all'Erario, emergendo, anzi, al contrario, come il modus procedendi dell' impresa fosse invece del tutto improntato a operare mediante l'anticipo su fatture, strumento finanziario che viene messo a disposizione dalla banca allo scopo di soddisfare le esigenze di liquidità dell'impresa).