(massima n. 1)
La questione dell'applicabilitā dell'art. 131-bis cod. pen., nei mutati confini disegnati dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, č deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimitā, attesa la natura sostanziale dellistituto e la connessa applicabilitā retroattiva della relativa disciplina ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (in quanto norma di favore).