(massima n. 1)
In tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuitā del fatto, il provvedimento col quale il giudice ordina l'imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., senza la previa fissazione dell'udienza camerale non č nullo né abnorme, ma č legittimamente emesso ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., se non č stata presentata opposizione o se la stessa č inammissibile, prefigurando quest'ultima norma un'ipotesi di contraddittorio camerale solo eventuale, rispetto alla quale le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. risultano applicabili solo in quanto compatibili.