(massima n. 1)
Quando la Corte di cassazione annulla la sentenza con rinvio al giudice di merito solo per la valutazione del l'applicabilità o meno dell'art. 131-bis cod. pen. (e quindi al cospetto di un annullamento parziale avente ad oggetto statuizioni diverse ed autonome rispetto al riconoscimento dell'esistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato), nel giudizio di rinvio non può essere dichiarato prescritto il reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale.