Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32962 del 21 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La causa di non punibilitā per la particolare tenuitā del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non č applicabile alle contravvenzioni previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui sia stata attivata la procedura estintiva di cui all'art. 318-bis e ss. d.lgs. citato, ma non siano state ottemperate dall'imputato le prescrizioni impartitegli, dovendo essere valutata negativamente la sua condotta susseguente al reato e in quello in cui l'organo di controllo, a fronte della richiesta di ammissione dell'imputato, abbia motivatamente escluso che ne ricorressero i presupposti, non potendo ritenersi di particolare tenuitā un danno o pericolo concreto e attuale tale da non consentire la definizione agevolata.

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