(massima n. 1)
La causa di non punibilitā per la particolare tenuitā del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non č applicabile alle contravvenzioni previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui sia stata attivata la procedura estintiva di cui all'art. 318-bis e ss. d.lgs. citato, ma non siano state ottemperate dall'imputato le prescrizioni impartitegli, dovendo essere valutata negativamente la sua condotta susseguente al reato e in quello in cui l'organo di controllo, a fronte della richiesta di ammissione dell'imputato, abbia motivatamente escluso che ne ricorressero i presupposti, non potendo ritenersi di particolare tenuitā un danno o pericolo concreto e attuale tale da non consentire la definizione agevolata.