(massima n. 1)
Per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di Cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, cosė come disposto dall'art. 624 c.p.p., il giudice del rinvio č tenuto esclusivamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilitā della particolare tenuitā del fatto, senza poter dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.