(massima n. 1)
Se č ben vero che l'art. 131-bis, comma 2, c.p. contempla, tra le condizioni ostative al riconoscimento della particolare tenuitā del fatto, i casi in cui l'autore del fatto abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltā "anche nei confronti degli animali", č altrettanto vero che tale divieto non č applicabile ove il reo, pur causando gravi sofferenze agli animali, non li sottoponga a vere e proprie sevizie, atteso che, in tali caso, il reato non č sorretto dal dolo ma dalla colpa, elemento questo non compatibile con la crudeltā o i motivi abietti o futili.