(massima n. 1)
L'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. ha natura sostanziale ed č applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e - solo per questi ultimi la relativa questione, in applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4 e art. 129 c.p.p., č deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, anche nel caso di ricorso inammissibile.