(massima n. 1)
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso la sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede di giudizio di revisione, non è rilevabile la sopravvenuta applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis, cod. pen., novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, avendo natura sostanziale, presuppone una regiudicanda "aperta" e non può operare, quindi, con riguardo a sentenza relativa a una richiesta di revisione, trattandosi di istituto destinato a rimuovere il giudicato in ipotesi espressamente tipizzate, rispetto alle quali non rilevano le modifiche normative sopravvenute.