(massima n. 1)
Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilitā per particolare tenuitā del fatto č da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p. ritenuto, evidentemente, decisivo. (Nella specie č stata esclusa la configurabilitā della predetta causa di esclusione della punibilitā, rimarcando la gravitā del fatto dello smaltimento illecito di rifiuti mediante sversamento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da residui vegetali provenienti da un'attivitā di giardinaggio, sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalitā della condotta, realizzata in maniera non occasionale nell'esercizio di un'attivitā professionale).