(massima n. 1)
Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilitą per particolare tenuitą del fatto č da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p. ritenuto, evidentemente, decisivo. (Nella specie č stata esclusa la configurabilitą della predetta causa di esclusione della punibilitą, rimarcando la gravitą del fatto, consistente in un'attivitą di raccolta, deposito incontrollato e smaltimento di rifiuti non pericolosi - cui veniva appiccato il fuoco - provenienti anche da scarti di lavorazione, sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalitą della condotta, in ragione della quantitą e della natura dei materiali illecitamente smaltiti).