Cassazione penale Sez. III sentenza n. 51558 del 6 dicembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilitą per particolare tenuitą del fatto č da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p. ritenuto, evidentemente, decisivo.

(massima n. 2)

Le false dichiarazioni contenute nell'istanza di partecipazione ad una gara d'appalto, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47 concretano il reato di cui all'art. 76 D.P.R. cit. e art. 483 c.p. In tal senso č la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale insegna che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi del predetto D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47, si considerano come fatte a pubblico ufficiale, sicchč la falsitą delle stesse integra il reato di cui all'art. 483 c.p.. La norma di cui all'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.Lgs. n. 445 del 2000), stabilendo la sanzione penale per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo T.U., rimanda al c.p. e alle leggi speciali in materia: ne consegue che risponde del reato di cui all'art. 483 c.p. il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualitą personali ed i fatti indicati nell'art. 46 del citato Testo Unico al fine di partecipare a una gara di appalto.

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