Cassazione penale Sez. II sentenza n. 34211 del 25 novembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La polizia giudiziaria può procedere autonomamente ad individuazione fotografica, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato, poiché gli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli. (In motivazione la Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che le specifiche circostanze in cui avviene il riconoscimento devono indurre il giudice a valutare con maggiore o minore prudenza l'esito della prova, tipica o atipica, ed eventualmente a richiedere la presenza di ulteriori risultati probatori o di riscontri).

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