(massima n. 1)
Il principio di irretrattabilità dell'azione penale priva il pubblico ministero che l'abbia esercitata, del potere di riformulare l'imputazione eliminando uno dei reati in contestazione, sicché, ove una tale modifica sia intervenuta, essa è priva di qualunque effetto e non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materia devolutagli.