(massima n. 1)
In tema di causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, ove sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l'applicabilità dell'esimente agli effetti dell'art. 131-bis, comma primo, cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto tutti quelli di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa. (Fattispecie relativa al reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva in cui i ricorrenti avevano dedotto la circostanza dell'aver provveduto, "post factum", alla bonifica dello stato dei luoghi effettuata a mezzo ditta specializzata).